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COMUNE DI CALCATA
STATUTO
Delibera n. 7 del 19/4/2004.
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Autonomia statutaria
Il Comune di Calcata è ente locale territoriale dotato di autonomia nell'ambito del sistema unitario della Repubblica Italiana. Il presente Statuto detta i principi e le norme fondamentali inderogabili da qualsiasi altro atto normativo ed amministrativo, relativi alla comunità comunale di Calcata.
Art. 2.
Ambito di applicazione
Il Comune opera in armonia con i principi fissati dalla Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica.
Art. 3.
Finalità ed obiettivi
Il Comune esercita tutte le funzioni direttamente o indirettamente coinvolgenti il benessere, lo sviluppo, la cultura della comunità locale e del suo territorio quali strumenti di miglioramento della qualità della vita, di rispetto e di valorizzazione delle tradizioni e delle radici storico-socio-economiche e culturali. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune può svolgere anche attività di cooperazione e sviluppo verso e con soggetti pubblici e privati operanti nell’ambito del territorio europeo ed extraeuropeo. Parimenti il Comune può promuovere iniziative che perseguano finalità di sviluppo locale integrato attraverso programmi multisettoriali e l’attuazione di principi e dei metodi della Carta di Copenaghen, anche mediante la partecipazione a progetti di cooperazione allo sviluppo umano e sostenibile dei paesi in via di sviluppo.
Art. 4.
Segni distintivi
1. Lo stemma comunale è depositato presso la casa comunale. Esso è composto da uno scudo con corona raffigurante tre monti sormontati da una gamba e a lato un sole splendente.
2. Le caratteristiche dello stemma sono riportate nei sigilli comunali.
3. Il Gonfalone del Comune è parimenti depositato presso la casa comunale ed è rappresentato dallo Stemma su fondo blu con la, scritta «Comune di Calcata».
Art. 5.
Azioni positive
Il Comune tutela l’integrità dell’ambiente nel suo valore naturalistico, paesaggistico, archeologico, storico ed artistico. Ne favorisce altresì lo sviluppo e la valorizzazione nell’interesse della comunità, garantendone la fruizione anche attraverso la sua partecipazione diretta alla gestione del Parco Suburbano Valle del Treja istituito con L.R. n. 43 del 22 Settembre 1982. Il Comune promuove e tutela:la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana e l’uguaglianza degli individui;lo sviluppo della solidarietà sociale in ogni sua forma ed espressione; l’attuazione delle norme nazionali e comunitarie dirette alla pari opportunità;ogni forma di associazionismo pubblico e privato che abbia la finalità dello sviluppo socio-economico e culturale della comunità. Il Comune, fregiato del titolo “Villaggio Ideale d’Italia”, si impegna ad adoperarsi a rimanere “Luogo speciale” al fine di garantire, prima ancora della ricchezza e del turismo, un’eminente qualità di vita.
TITOLO II
ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI COMUNALI
Art. 6.
A c c e s s o
Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa del Comune, è garantito l’esercizio del diritto di accesso agli atti emanati dagli organi comunali. Ai soggetti, singoli o associati, che ne abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti,, è, inoltre, assicurato il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti emanati dal Comune. Il diritto si esercita mediante visione degli atti e dei documenti amministrativi ed eventuale estrazione di loro copia. La visione degli atti e dei documenti non comporta il pagamento di alcun tipo di onere. Il rilascio di copie è soggetto al pagamento del loro costo, come certificato dal Responsabile del Procedimento. Non può essere esercitato il diritto di accesso agli atti e documenti coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa indicazione di legge o di regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di terzi ovvero l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione. Le limitazioni del diritto di accesso sono disposte dal Responsabile del Procedimento con provvedimento motivato entro i limiti e per i motivi di cui al comma precedente.
Art. 7.
Associazioni per la partecipazione popolare
Ogni cittadino residente nel territorio comunale ovvero, anche se non residente, originario del Comune di Calcata ovvero se dimostri comunque di essere titolari di interessi legati alla comunità ed al territorio locale, può proporre istanze, petizioni e proposte agli organi comunali. Tali istanze devono essree obbligatoriamente istruite ed, in caso di non accoglimento, il relativo provvedimento di reiezione deve essere adeguatamente motivato.
Art. 8.
R e f e r e n d u m
Per realizzare la consultazione della cittadinanza su questioni di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, può essere effettuato un referendum consultivo. Il referendum riguarda la proposta di adozione di un determinato atto di competenza del Consiglio Comunale – quando il medesimo non venga attribuito espressamente dallo statuto o dalla legge al Sindaco o alla Giunta – o la proposta di abrogazione di un atto adottato dal medesimo Consiglio. Non sono ammessi referendum che propongano:l’abrogazione di delibere concernenti i bilanci, i tributi locali, l’assunzione di mutui, il piano regolatore generale, lo stato giuridico ed economico ed organizzativo del personale e su tutte le materie per le quali sono previste autorizzazioni non comunali nonché le questioni di materia statutaria. Le consultazioni referendarie non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali. Qualora la proposta di referendum provenga dalla cittadinanza, la consultazione referendaria è ammissibile se lo richieda un numero pari al 35 per cento degli iscritti alle liste elettorali. Per le modalità, i termini ed i requisiti si rinvia allo specifico regolamento.
Art. 9.
Partecipazione procedimentale
Tutti i cittadini che dimostrino di essere interessati ad un procedimento amministrativo in atto presso l’Amministrazione comunale e che ne facciano richiesta devono essere sentiti, anche in contraddittorio fra loro e con l'Amministrazione. A tal uopo, l’Amministrazione indice apposite riunioni. invitando i soggetti che chiedono di parteciparvi e che dimostrino di essere interessati al procedimento in corso.La convocazione ha luogo mediante notificazione individuale o, nel caso di pluralità di soggetti, mediante avvisi al pubblico, anche su giornali quotidiani di larga consultazione nel territorio comunale e comunque con esposizione all'albo pretorio. E’ consentita altresì la presentazione di memorie, istanze e documenti. Nel provvedimento finale deve darsi atto dell'esame delle ragioni proposte e dei motivi per i quali esse sono state accolte o meno dall'Amministrazione. Le regole procedimentali sono individuate nell'apposito Regolamento. Per ogni procedimento dev'essere indicato il responsabile del procedimento stesso, la struttura amministrativa cui lo stesso fa capo e le modalità di consultazione degli atti.
TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
Art. 10.
Assetto organizzativo
L’organizzazione del Comune è ispirata ai seguenti principi:
1) assetto strutturale dei programmi ed obiettivi;
2) individuazione di servizi funzionali ai risultati attesi ed integrati tra loro per le medesime finalità, annualmente definita ne piano esecutivo di gestione;
3) attribuzione delle risorse umane secondo il fabbisogno annuale e triennale programmato, in funzione dei progetti e degli obiettivi che si intendono perseguire nel medesimo arco temporale;
4) sviluppo delle professionalità con particolare attenzione alle attitudini personali degli operatori assegnati ai servizi;
5) semplificazione delle procedure.
Art. 11.
Ripartizione degli uffici e preposizione
La struttura comunale è organizzata, annualmente, in base ai principi di cui al precedente art. 12, contestualmente all’approvazione del piano esecutivo di gestione. Al Segretario Comunale è attribuita la vigilanza e la sovrintendenza generale sulla gestione dell’Ente, per la rispettiva competenza normativa e secondo i termini e modalità previste dal Regolamento specifico.
Art. 12.
Diritto di difesa
Nei procedimenti disciplinari instaurati a carica dei dipendenti comunali deve essere sempre garantito il diritto alla difesa, sia permettendo la presentazione e l'estrazione di documenti e di memorie, sia prevedendo l'assistenza tecnica dei soggetti inquisiti, secondo le regole all'uopo previste nell'apposito regolamento.
TITOLO IV
COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA
Art. 13.
Aspetti collaborativi
L'Amministrazione comunale informa la sua attività alla massima collaborazione con gli altri Comuni e, in particolare, con quelli il cui territorio è ricompreso nella medesima provincia. A tal uopo, istituisce un interscambio di informazioni con gli altri Comuni della provincia e si impegna a sentire le amministrazioni medesime in tutti i casi di attività che possa in qualche modo interessare i Comuni stessi.
Art. 14.
Rapporti con la Provincia
L'Amministrazione comunale comunica tempestivamente, secondo le regole stabilite dalla legge regionale, tutti gli elementi indispensabili alla Provincia per l'emanazione del Piano territoriale di coordinamento e dei programmi pluriennali di sua competenza, avanzando le proposte che ritiene idonee all'inserimento nei piani e programmi medesimi.
TITOLO V
GLI ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 15.
Organi istituzionali
Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio comunale; il Presidente del Consiglio; la Giunta Municipale; il Sindaco.
Art. 16.
Il Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo, rappresenta l’intera collettività ed è la sede naturale del dibattito politico. Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e funzionale, dura in carica sino all’elezione del nuovo organo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti la cui mancata e tempestiva adozione possa recare pregiudizio all’Ente o cittadinanza ed improrogabili essendo soggetti ad un termine perentorio. Le norme riguardanti la composizione, l’elezione, la durata in carica, lo scioglimento del consigli, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione dei consiglieri comunali sono fissate dalla legge. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede il Prefetto in via sostitutiva. Nella prima seduta, il Consiglio Comunale, presieduto dal Sindaco, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, deve procedere:
1) alla convalida degli eletti ed eventuali surroghe;
2) alla presa d’atto della comunicazione del Sindaco relativa alla nomina dei componenti della Giunta Municipale e del Vice Sindaco. Nella stessa seduta, inoltre, dovrà:
1) eleggere il Presidente del Consiglio Comunale;
2) approvare gli indirizzi generali di governo
.
Art. 17.
Il Presidente del Consiglio Comunale
E’ istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale. Il Presidente è eletto tra i consiglieri comunali nella stessa seduta del consiglio in cui viene approvato il programma amministrativo del Sindaco.Spetta al Presidente del Consiglio:
1) Convocare e dirigere i lavori e l’attività del Consiglio;
2) è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, assicurare l’osservanza delle leggi e la regolarità della discussione e delle deliberazioni;
3) ha facoltà di sospendere e sciogliere l’adunanza;
4) promuove l’esercizio delle funzioni proprio del Consiglio Comunale previste dalle disposizioni del vigente Testo Unico dell’ordinamento ;
5) promuove il raccordo tra l’attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e di adozione degli atti fondamentali, con l’attività di governo e di amministrazione della quale il Sindaco, rappresentante dell’Ente, è responsabile;
6) assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
7) svolge il ruolo di garante di tutti i gruppi consiliari cui spetta la vigilanza ed il contributo alla determinazione globale dell’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente;
8) promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone la normativa specifica del Testo Unico ed in conformità allo statuto ed all’apposito regolamento;
9) svolge il ruolo di rappresentante dell’Ente d’intesa con il Sindaco;
10) adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dal regolamento.
Art. 18.
Il Vice Presidente del Consiglio
E’ istituita la figura del Vice Presidente del Consiglio con funzioni vicarie. I Vice Presidenti del Consiglio sono due di cui uno espressione della minoranza, e vengono eletti nella stessa seduta in cui si procede all’elezione del Presidente del Consiglio. In caso di assenza del Presidente del Consiglio, essi ne sostituiscono alternativamente le funzioni.
Art. 19.
I consiglieri comunali
I consiglieri comunali devono essere messi nelle condizioni per poter adeguatamente svolgere il loro mandato. Essi possono presentare interrogazioni rivolte alla Giunta municipale, ovvero anche al Sindaco o ai singoli assessori e possono presentare mozioni al Consiglio comunale. Gli stessi hanno altresì il potere di iniziativa su ogni deliberazione ricadente nella competenza propria del Consiglio comunale. Il consigliere comunale può chiedere atti e notizie agli uffici dell'Amministrazione allorquando questi siano utili per l'espletamento dei proprio mandato. A tal fine, lo stesso è tenuto a presentare un'apposita istanza scritta in carta libera nella quale dichiara appunto tale utilità. Se le notizie o gli atti richiesti non appaiono, sulla base di elementi obiettivi, utili all'espletamento del mandato, il diniego è motivatamente opposto dal Sindaco. Il Regolamento prevede le modalità operative per la disciplina concreta per il rilascio degli atti e delle notizie, di cui al comma precedente, anche con riferimento alle esigenze organizzativi dell'Amministrazione. Il diniego medesimo deve essere ratificato nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale, da tenersi non oltre venti giorni dal diniego suddetto.
Art. 20.
Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze
Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; in tal caso la Presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. Le modalità di funzionamento di dette commissioni, se istituite, saranno stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.
Art. 21.
Competenza del Consiglio Comunale
Nello svolgimento del suo ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, il Consiglio Comunale, tra l’altro:
1) discute ed approva le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti presentati dal Sindaco, nonché gli indirizzi generali di governo;
2) è competente su ogni altra attribuzione che la legge espressamente gli riserva. Il Presidente del Consiglio decade in tutti i casi in cui è prevista la decadenza dalla carica di consigliere comunale.
Art. 22.
Composizione della Giunta Municipale
La Giunta si compone dei Sindaco e di n. 4 assessori. Il Sindaco è presidente della Giunta e procede alla convocazione della stessa. E’ prevista la figura del Vice Sindaco, che assume le funzioni dei Sindaco in ogni caso di assenza o di impedimento del Sindaco stesso. Uno o più assessori, componenti della Giunta, possono essere eletti tra cittadini italiani non consiglieri, ed anche non residenti nel Comune, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e comunque, di requisiti di professionalità. Gli assessori non consiglieri hanno le stesse funzioni e la stessa dignità degli altri assessori. Essi possono partecipare, se la loro presenza è richiesta o è necessaria, alle sedute del Consiglio comunale, con diritto dì intervento. Gli stessi non possono comunque esercitare le funzioni proprie dei consiglieri comunali. La Giunta tiene normalmente le sue sedute non aperte al pubblico.
Art. 23.
Elezione e durata in carico del Sindaco e della Giunta
Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale. Il Sindaco e gli Assessori restano in carica sino all’insediamento del successore neo-eletto ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla normativa vigente nell’ordinamento. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio o a seguito di dimissioni del Sindaco.
Art. 24.
Competenza della Giunta
La Giunta ha competenza generale per tutti gli atti di amministrazione del Comune, che la legge non attribuisce espressamente ad altri organi. La Giunta promuove e collabora con il Sindaco nell’esercizio delle funzioni di controllo attribuite dalla legge, con particolare riguardo al controllo periodico sulla gestione dell’attività amministrativa dell’Ente, al fine di monitorare costantemente l’andamento dei risultati per garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione. A tale scopo gli Assessori preposti, con cadenze periodiche definite dal Sindaco, relazionano e formulano proposte tendenti a superare situazioni critiche ed ostacoli che dovessero emergere in sede di monitoraggio periodico sull’andamento.
Art. 25.
Competenze del Sindaco
Il Sindaco è il Presidente della Giunta e del Consiglio comunale. Egli rappresenta l'Amministrazione Comunale nei rapporti con l'esterno e nelle cerimonie ufficiali. In dette cerimonie, il Sindaco indossa la fascia tricolore. Il Sindaco sovrintende a tutta l'attività comunale e, in particolare, al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e cura l'esecuzione degli atti. Il Sindaco esercita, altresì, quale organo monocratico, tutte le funzioni e le attività previste dalle leggi statali e regionali, nonché delegate o attribuite allo stesso da provvedimenti di altri enti sovracomunali.
Art. 26.
Pubblicità ed esecutività delle deliberazioni
Per la pubblicità ed esecutività delle deliberazioni si rinvia alle norme legislative in vigore.
Art. 27.
Pareri obbligatori
Per i pareri obbligatori nelle deliberazioni si rinvia alle norme legislative in vigore.
TITOLO VI
SERVIZI COMUNALI
Art. 28.
Definizione e categorie dei servizi pubblici
Il Comune organizza la gestione dei servizi pubblici secondo il criterio di congruenza tra la natura del servizio e la tipologia delle prestazioni, da un lato e la forma organizzatoria dall’altro e secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità. In particolare le determinazioni inerenti all’organizzazione della gestione dei pubblici servizi danno atto, in modo congruo, della correlazione tra la forma organizzatoria ed il servizio da svolgere. La determinazione di gestione di un pubblico servizio, gli obiettivi che si intendono conseguire, il piano tecnico operativo ed economico e la scelta della forma organizzatoria sono approvati dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco ed esperite le forme di partecipazione eventualmente previste.
Art. 29.
Forme di gestione
La scelta della forma di gestione per ciascun servizio pubblico viene effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge, nonché dalle norme regolamentari.
TITOLO VII
CONVENZIONI - CONSORZI ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 30.
Modalità operative
L'attività del Comune è ispirata ai principi di cooperazione con altri enti pubblici e soggetti privati. L'attività stessa è tesa a favore, nei casi in cui ciò sia consonante con gli interessi della comunità locale, alla stipula di convenzioni, alla costituzione di consorzi e alla definizinne diaccordi di programma, secondo la normativa vigente. Gli accordi di programma sottoscritti dal Sindaco, se modificano gli indirizzi e i programmi stabiliti dal Consiglio Comunale, devono essere fatti propri da tale organo nella prima seduta successiva alla sottoscrizione dell'accordo stesso, la quale, se non prevista, dovrà essere convocata nei venti giorni successivi. L'accordo di programma sottoscritto dal Sindaco che comporti variazione degli strumenti urbanistici deve essere ratificato dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza. L'acccordo stesso e la ratifica devono essere immediatamente comunicati alla Provincia, al fine della redazione del piano territoriale di coordinamento.
TITOLO VIII
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO
Art. 31.
Controllo economico-finanziario
Il controllo economico-finanziario viene esercitato secondo metodologie, modalità, termini e condizioni previste da normativa legislativa e regolamentare vigente.